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CONTATTI
Statuto


ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 20337

ART. 1
DENOMINAZIONE-SEDE-RICONOSCIMENTO

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione InSé - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile "Fondazione InSé - Onlus", indifferentemente in tutto od in parte in lettere maiuscole o minuscole.
 
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.
 
La Fondazione ha sede in Roma, Via della Consulta n. 50.
 

ART. 2
SCOPO DELLA FONDAZIONE

E' scopo della Fondazione l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attuando iniziative volte ad assistere, incoraggiare e sostenere i soggetti più svantaggiati: i giovani appartenenti a paesi in via di sviluppo, al fine di un loro migliore inserimento produttivo nella società.

 
A tale scopo la Fondazione si propone di:

 
  • organizzare e realizzare programmi di interventi di cooperazione allo sviluppo in favore delle giovani donne in condizioni di disagio economico, familiare o di emarginazione sociale, specialmente quelle appartenenti a paesi in via di sviluppo, affinché migliorino la loro qualità di vita e acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione e maggiori capacità tecniche, operative e gestionali; 
  • offrire assistenza, formazione e incoraggiamento ai soggetti più svantaggiati nelle scelte relative agli studi, alle attività da intraprendere e alle carriere artigianali, professionali ed accademiche;
  • promuovere altre iniziative inerenti il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo della personalità dei soggetti in condizione di disagio fisico, psichico e ambientale, oltre che dei giovani;
  • ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra.
 
La Fondazione non esercita le attività di cui all'art.4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di cui all'art.148, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

ART. 3
PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione dai soci fondatori.

Il patrimonio iniziale è aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, nonchè con contributi, o corrispettivi di attività inerenti l'oggetto della Fondazione, provenienti dallo Stato italiano o da qualsiasi soggetto od ente, nazionale o internazionale.

Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

 

ART. 4
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

a) il Presidente

b) il Vice-Presidente esecutivo

c) il Consiglio di Amministrazione

d) il Comitato Scientifico

e) il Collegio dei Revisori

Gli incarichi svolti negli organi della Fondazione non danno titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 5
PRESIDENTE

Presidente del Consiglio di Amministrazione è, per la durata di tre anni la signora Iole Sacchi. I Presidenti successivi saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione non vincolante del Presidente uscente prima della eventuale nomina del nuovo Consigliere cooptato per integrare il numero dei membri del Consiglio. Essi dureranno in carica fino a revoca o dimissioni.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente esecutivo od al Consigliere cui è stata delegata la relativa funzione vicaria, ovvero in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, al Consigliere più anziano di età) spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

 

ART. 6
VICE PRESIDENTE ESECUTIVO E FUNZIONI VICARIE A QUELLE DEL PRESIDENTE

Il Vice-Presidente esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e mantiene la sua carica sino alla scadenza del suo mandato come Consigliere. Egli cura l'esecuzione delle delibere consiliari e dirige l'attività della Fondazione secondo le direttive del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Vice-Presidente esecutivo o ad uno o più dei suoi membri funzioni vicarie a quelle del Presidente, specificando nella delibera le funzioni attribuite ed indicando espressamente eventuali condizioni o limiti cui l'esercizio delle funzioni stesse è subordinato. L'attribuzione di funzioni vicarie permane per tutto il periodo del mandato come Consigliere, salvo revoca espressamente deliberata dal Consiglio.

Il solo intervento del Vice-Presidente esecutivo o del Consigliere cui sono attribuite funzioni vicarie di rappresentanza ai sensi dei precedenti comma costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente (ed eventualmente di altro delegato).

 

ART. 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il Presidente.

Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione verranno cooptati dal Consiglio di Amministrazione e dureranno in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina ovvero sino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai propri membri tutti o parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola o abbinata ad un altro o agli altri delegati, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio, salvi i poteri del Presidente di cui al precedente articolo 5:

  1. approvare il bilancio preventivo;
  2. approvare il bilancio consuntivo;
  3. procedere a modifiche statutarie;
  4. approvare il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
  5. ripartire ed assegnare le rendite periodiche ed annuali;
  6. aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
  7. determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione;
  8. ratificare i provvedimenti che in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali fossero assunti dal Presidente;
  9. stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell'attività istituzionale della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le modificazioni statutarie è richiesto comunque il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

In caso di voto contrario del Presidente, occorre il voto favorevole di due terzi degli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente esecutivo, mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere Anziano, mediante lettera raccomandata da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.  

 

ART. 8
COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da uno a più membri ,fino ad un massimo di 12 (dodici), nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per 3 (tre) anni/ovvero sino a revoca.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

 

ART. 9
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori cui sono demandati i controlli di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile quando applicabili alla Fondazione, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, e scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

I Revisori nominati durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un revisore effettivo, in ragione del supplente più anziano.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della fondazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivo e preventivo corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.

 

ART. 10
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi della fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione e per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

ART. 11
AVANZI DI GESTIONE

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 4 e salvi gli obblighi di legge.

 

ART. 12
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 13
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Gli Arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli compositori, secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà.

 

ART. 14
VARIE

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile o, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle leggi che regolano il settore di attività della Fondazione e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa necessari per lo svolgimento delle attività dell'Ente, l'organico ed il riparto delle funzioni dirigenziali, amministrative e tecniche ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un Regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi del precedente art.7.

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